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Pubblicato il Decreto rinnovabili FER 1 del 4 luglio 2019  sulla Gazzetta Ufficiale serie generale  n.186 del 9 agosto 2019     

 

Scarica la versione ufficiale del decreto

Finalmente sono  operatvii nuovi incentivi a sostegno della produzione di energia elettrica da impianti alimentati a fonti rinnovabili.

 

Tra le novità del decreto si segnalano

 

  • l’accesso alle agevolazioni consentito solo ai progetti selezionati a seguito di procedure di asta o registro;

  • il bonus per il fotovoltaico in sostituzione delle coperture in amianto o eternit 

  • maggiori aiuti per l'autoconsumo

  • esclusione dalle agevolazioni degli impianti che hanno già usufruito di incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.


L’accesso agli incentivi sarà regolato da due meccanismi, a seconda della potenza degli impianti.

 

1)  ​Bandi per l'iscrizione al registro:  

 

     I bandi per l’iscrizione al registro, saranno organizzati in quattro gruppi, con la relativa potenza messa a           disposizione:

     

  •  Gruppo A: eolico e fotovoltaico. Potenza: 650 MW

 

  •  Gruppo A-2: fotovoltaico in sostituzione di coperture di eternit e/o amianto. Potenza: 700 MW

 

  •  Gruppo B: impianti idroelettrici, geotermoelettrici, impianti a gas residuati dei processi di         depurazione e impianti  alimentati da gas di discarica. Potenza: 70 MW

 

  •  Gruppo C: impianti eolici, idroelettrici e geotermoelettrici oggetto di rifacimento totale o   parziale.   Potenza: 70 MW

     

 

2)  Bandi per le procedure d'asta:

     

    I bandi per le procedure d’asta saranno invece organizzati in tre gruppi, con la relativa potenza messa a              disposizione:

 

  • Gruppo A: eolico e fotovoltaico. Potenza: 4800 MW

 

  • Gruppo B: impianti idroelettrici, geotermoelettrici, impianti a gas residuati dei processi di depurazione e impianti alimentati da gas di discarica. Potenza: 140 MW

 

  • Gruppo C: impianti eolici, idroelettrici e geotermoelettrici oggetto di rifacimento totale o parziale. Potenza: 490 MW

     

Potranno accedere agli incentivi, gli impianti a fonti rinnovabili (eolica, idraulica, gas residuati dai processi di depurazione, solare fotovoltaico) rientranti nelle seguenti categorie:

 

  • impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW;

 

  • impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia uguale o inferiore a 1 MW;

 

  • impianti oggetto di rifacimento di potenza uguale o inferiore a 1 MW.

 

Gli impianti di potenza superiore ai valori sopra indicati potranno accedere agli incentivi partecipando a procedure competitive di aste al ribasso, nei limiti di contingenti di potenza.

 

 

Impianti fotovoltaici

 

Gli impianti fotovoltaici che potranno essere incentivati saranno quelli in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

 

1) solo quelli di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;

 

2) quelli che rispettano il divieto di accesso agli incentivi statali per impianti con moduli collocati a       terra in aree agricole (art. 65 del “decreto liberalizzazioni”, cioè il D.L. n. 1/2012, conv. con L. n.         27/2012).

 

Gli impianti ammessi agli incentivi:

 

Per poter essere ammessi agli incentivi, gli impianti fotovoltaici devono:

 

  • essere di nuova costruzione;

 

  • avere una potenza superiore ai 20 kW (quindi esclusi dalle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione);

 

  • rispettare le disposizioni circa il divieto di accesso agli incentivi statali per impianti ubicati in aree agricole

 

  • possedere il titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio e il preventivo di connessione accettato in definitiva.

 

Viene riconosciuto il “premio amianto” agli impianti fotovoltaici installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto (la superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa).

 

Il “premio amianto” – pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta – si aggiunge agli incentivi sull’energia elettrica, consentendo di incentivare non soltanto l’energia prodotta e immessa nella rete, ma anche quella destinata all’autoconsumo, cosicché i soggetti interessati possano coprire i costi necessari alla sostituzione delle coperture. Dal canto suo, il Gse dovrà rendere disponibile la documentazione da fornire per attestare la corretta rimozione e smaltimento dell’eternit e dell’amianto, per accedere al premio.

 

Per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 €/MWh, cumulabile con il “premio amianto”: tale punto accoglie la richiesta della Conferenza Unificata di dare maggiore attenzione a piccoli impianti in autoconsumo.

 

Gli impianti che avranno la priorità

 

La nuova versione dello schema di decreto FER 1 introduce delle novità in merito alla priorità, che verrà data a:

 

  • impianti eolici o fotovoltaici realizzati su discariche chiuse e Sin;

 

  • impianti fotovoltaici che sostituiranno le coperture di amianto su scuole, ospedali ed altri edifici      pubblici;

 

  • impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del dm 23 giugno 2016;

 

  • impianti alimentati dai gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato;

  • tutti gli impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche (a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW).

 

 

Saranno invece esclusi dagli incentivi gli impianti che hanno già usufruito degli incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico previsti dal dm 23 giugno 2016 o che sono risultati idonei ma inseriti in posizione non utile nei registri.

SUPER AMMORTAMENTO FOTOVOLTAICO AL 130%
super ammortamento

E'stato prorogato il super ammortamento con un aliquota pari al 130%.Questo incentivo dà la possibilità di usufruire di una maggiorazione del 30% del costo di acquisto del bene. Considerando che da circolare dell’agenzia dell’entrate l’impianto fotovoltaico è stato definito come bene strumentale è possibile portare in detrazione in 11 anni il 130% del valore dell’impianto.

Il Conto Termico 2019 è un fondo per incentivare la produzione di energia termica e per sostenere gli interventi mirati al miglioramento dell'efficenza energetica di edifici e abitazioni. Il fondo è gestito dal GSE, che sta per Gestore Servizi Energetici.

 

 

 

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